Anche la Spagna tassa le shopper

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Spagna verso shopper a pagamento.

In ottemperanza alla direttiva UE 2015/720, emanata da Bruxelles per ridurre il consumo di sacchetti monouso in plastica a livello europeo, il Ministero dell’ambiente spagnolo sta mettendo a punto una legge che vieterà la distribuzione gratuita di shopper a partire dal 1 gennaio 2018, imponendo un prezzo minimo che varia in funzione del tipo e del materiale utilizzato.

COSTI DIVERSI PER GLI SHOPPER. Secondo le prime indiscrezioni riportate dalla stampa spagnola, i consumatori dovranno sborsare tra 5 e 10 centesimi di euro per i sacchetti in plastica compostabile, tra 10 e 15 centesimi per quelli non biodegradabili e 30 centesimi per le borse prodotte con plastiche oxodegradabili. Dalla misura verrebbero esentati i sacchetti ultrasottili, con spessore inferiore a 15 micron, qualora siano necessari per ragioni di igiene o utilizzati come imballaggio primario di alimenti sfusi (ortofrutta, carni ecc.). I sacchetti dovranno anche essere provvisti di simboli a indicare la natura biodegradabile o meno del materiale utilizzato per produrli.
Tra cinque anni il ministero dell’ambiente valuterà i risultati in termini di riduzione della circolazione di sacchetti, riservandosi di presentare una nuova proposta legislativa.

STRADE DIVERSE. La Spagna si allinea così ai paesi anglossasoni, dove i sacchetti per la spesa monouso in plastica sono a pagamento, mentre Italia e Spagna hanno imposto divieti alla loro commercializzazione, con eccezioni in funzione della tipologia o del materiale impiegato (in Italia sono consentiti gli shopper compostabili e quelli riutilizzabili più volte). Verso il divieto alla distribuzuione gratuita si stanno muovendo anche Estonia e Slovacchia.

DIRETTIVA UE 2015/720. Secondo la direttiva comunitaria approvata nella primavera 2015, gli Stati membri sono chiamati a varare misure per ridurre il consumo di sacchetti, attraverso strumenti economici come la fissazione del prezzo, imposte e prelievi, oppure restrizioni alla commercializzazione, come i divieti in deroga all’articolo 18 della direttiva 94/62/CE, purché tali restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie.
Due le opzioni a disposizione delle autorità di ciascun paese:
a) adottare misure atte ad assicurare che il livello di utilizzo annuale non superi 90 borse di plastica di materiale leggero pro capite entro il 31 dicembre 2019 e 40 borse di plastica di materiale leggero pro capite entro il 31 dicembre 2025 o obiettivi equivalenti in termini di peso;
b) adottare strumenti atti ad assicurare che, entro il 31 dicembre 2018, le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti, salvo che siano varati altri strumenti con pari effetto.
Ogni paese può decidere di esonerare le borse di plastica ultraleggere (spessore inferiore a 15 micron) utilizzate per il confezionamento di prodotti alimentari sfusi ove necessario per scopi igienici oppure se il loro uso previene la produzione di rifiuti alimentari.

Fonte Polimerica.it

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